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SGRAVI FISCALI ED ECOBONUS PER RISTRUTTURAZIONI

SGRAVI FISCALI ED ECOBONUS PER RISTRUTTURAZIONI
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È un testo complesso, con oltre 250 articoli, quello annunciato dal premier Conte in conferenza stampa per la presentazione del decreto Rilancio. 55 miliardi, “pari a due Manovre, due Leggi di bilancio”, un lavoro “incredibile” che Conte ha serratamente portato avanti con i ministri e tutti gli staff tecnici.

Tante le misure in agenda (qui lo speciale QuiFinanza sul Dl Rilancio) ma con non poche lacune su più fronti. Tra i provvedimenti certi, prima annunciato, poi passato in forse e infine nuovamente confermato, il superbonus per le detrazioni fiscali relative a lavori di efficientamento energetico e sismico.

Il cosiddetto ecobonus sale al 110% e prevede detrazioni per specifici lavori di ristrutturazione, che siano di efficientamento energetico o sismico e tutela ambientale per le opere e gli impianti di ristrutturazione immobiliare su case e palazzi. Di fatto, quelle volute dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, sono interventi di riqualificazione energetica o sismica a costo zero per le famiglie, grazie a un credito d’imposta del 110% alle imprese che faranno i lavori.

A chi spetta l’ecobonus

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
  • tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
  • le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Come richiedere l’ecobonus

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
  • attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
    – sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e ’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
    – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
    – acquisto e posa in opera delle schermature solari
    – installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
    – acquisto e installazione di dispositivi multimediali
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Per quali lavori si può chiedere

I lavori ammessi sono tutti quelli già previsti dal precedente ecobonus, cui si aggiungono due importanti novità. Ecco l’elenco completo:

  • sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • installazione caldaie a biomassa e a condensazione, purché di classe energetica A;
  • interventi di coibentazione;
  • riqualificazione totale (volta a ridurre del 50/60% le spese di gas e luce);
  • installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda;
  • rifacimento facciate;
  • lavori condominiali di efficientamento energetico;
  • impianti fotovoltaici;
  • messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico;
  • acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche.

Occhio a date e classi energetiche

I lavori andranno realizzati tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma vale anche per le facciate dei palazzi, che potranno essere rimessi a nuovo praticamente gratis. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires.

Attenzione però: l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

 

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